Decreto Ministeriale 20 settembre 2002
Istituzione dell'area marina protetta
denominata "Capo Caccia - Isola Piana"
(G.U. della Repubblica Italiana n. 285 del 5
dicembre 2002)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
d'intesa con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
VISTA la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
VISTO l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
VISTA l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;
VISTA la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 22 maggio 1998;
VISTO il parere dell'Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al Mare espresso con nota Prot. n. 56362 del 23 luglio 1998;
VISTO l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti e, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente, è stata istituita la Segreteria Tecnica per le aree protette marine per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11 ottobre 1999 di costituzione della Segreteria Tecnica per le aree protette marine;
VISTA l'istruttoria per l'istituzione dell'area protetta marina "Capo Caccia - Isola Piana" svolta dalla Segreteria Tecnica per le aree protette marine;
VISTA la richiesta di parere sullo schema di decreto istitutivo dell'area protetta marina inviata dal Servizio Difesa del Mare del Ministero dell'ambiente al Comune di Alghero e alla Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. SDM/1/3374 del 26 ottobre 2000;
VISTO il parere del Comune di Alghero espresso con la deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 15 novembre 2000;
VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
VISTA l'intesa della Regione Autonoma della Sardegna trasmessa con nota Prot. n. 6012 del 25 settembre 2001;
VISTA la nota d'intesa del Ministro dell'Economia e delle Finanze già Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, prot. n. 190662 del 16 dicembre 1999;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'articolo 7, comma 3, lettera a) che attribuisce alla Direzione per la Difesa del mare le funzioni in materia di istituzione e gestione delle aree protette marine;
VISTO l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;
VISTO il parere espresso in data 20 dicembre 2001 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
RAVVISATA la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata "Capo Caccia - Isola Piana"
D E C R E T A
ART. 1
E’ istituita, d’intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’area marina protetta denominata “Capo Caccia – Isola Piana”.
ART. 2
Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l’area marina protetta “Capo Caccia – Isola Piana” è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
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Latitudine |
Longitudine |
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A1) |
40°37’.54N |
008°08’.86E |
(in costa) |
O) |
40°37’.54N |
008°08’.36E |
|
P) |
40°36’.59N |
008°08’.25E |
|
Q) |
40°35’.68N |
008°08’.47E |
|
R) |
40°34’.02N |
008°08’.75E |
|
S) |
40°33’.35N |
008°09’.78E |
|
G) |
39°09'.50N |
009°37'.19E |
|
N1) |
40°34’.08N |
008°14’.73E |
(in costa) |
Tra
i punti P e Q sopracitati, la zona C è delimitata da una linea curva distante
700 metri dalla costa di Isola Piana.
ART. 3
Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all’articolo 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’area marina protetta “Capo Caccia – Isola Piana”, in particolare persegue:
ART. 4
1. All'interno dell'area marina protetta "Capo Caccia - Isola Piana", per come individuata e delimitata all'articolo 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate:
2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:
a) il tratto di mare di Isola Piana a Ovest delle coordinate geografiche di seguito indicate, per una distanza dalla costa di 200 metri:
a Nord
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Latitudine |
Longitudine |
|
T1) |
40° 36’.26N |
008° 08’.68E |
(in costa) |
U) |
40° 36’.38N |
008° 08’.68E |
|
a Sud
|
Latitudine |
Longitudine |
|
V1) |
40° 36’.16N |
008° 08’.60E |
(in costa) |
Z)
|
40° 36’.06N |
008° 08’.60E |
|
b) il tratto di mare ad Est del promontorio di Punta Giglio
compreso entro le seguenti coordinate:
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Latitudine |
Longitudine |
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X1) |
40° 34’.14N |
008° 13’.85E |
(in costa) |
Y) |
40° 34’.09N |
008° 13’.85E |
|
W) |
40° 34’.09N |
008° 14’.20E |
|
J1) |
40° 34’.17N |
008° 14’.20E |
(in costa) |
3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono
vietati:
4. In zona A è invece consentito l’accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall’Ente gestore dell’area marina protetta.
5. La zona B, di riserva generale, comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto
a) la zona occidentale di Porto Conte da Punta delle Gessiere a Punta del Bollo, individuata dalla congiungente le seguenti coordinate geografiche:
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Latitudine |
Longitudine |
|
A1) |
40° 37’.54N |
008° 08’.86E |
(in costa) |
B) |
40° 37’.54N |
008° 08’.60E |
|
C) |
40° 36’.48N |
008° 08’.47E |
|
D) |
40° 35’.94N |
008° 08’.63E |
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E) |
40° 34’.02N |
008° 08’.96E |
|
F) |
40° 33’.48N |
008° 09’.78E |
|
G) |
40° 33’.76N |
008° 10’.12E |
|
H1) |
40° 34’.28N |
008° 09’.94E |
(in costa) |
Tra i punti C e D sopracitati, la zona B è delimitata da una
linea curva distante 400 metri dalla costa di Isola Piana.
b) la zona orientale di Porto Conte compresa tra la Punta del Cerchio e Capo Galera, individuata dalla congiungente le seguenti coordinate geografiche:
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Latitudine |
Longitudine |
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I1) |
40 °34’.66N |
008° 11’.96E |
(in costa) |
L) |
40° 34’.66N |
008° 11’.60E |
|
M) |
40° 33’.90N |
008° 11’.60E |
|
N1) |
40° 34’.08N |
008° 14’.73E |
(in costa) |
6. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1, sono
vietati:
7. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 4, sono invece consentiti:
8. La zona C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare all’interno del perimetro dell’area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato al precedente art.2.
9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:
10. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7, sono consentiti:
11. In zona C è consentito l’accesso ai natanti e alle imbarcazioni, senza limiti di velocità e solo per raggiungere e/o uscire dalle marine di Porto Conte e Tramariglio, nel corridoio delimitato dai seguenti punti:
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Latitudine |
Longitudine |
1) |
40° 35’.69N |
008° 11’.55E |
2) |
40° 35’.33N |
008° 11’.10E |
3) |
40° 33’.54N |
008° 11’.10E |
4) |
40° 35’.66N |
008° 11’.82E |
5) |
40° 35’.26N |
008° 11’.30E |
6) |
40° 33’.57N |
008° 11’.30E |
12. Le attività sopra elencate ai commi 4, 7, 10 e 11 sono
provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'Ente gestore
fino all’entrata in vigore del Regolamento dell'area marina protetta di cui all’articolo
8 del presente decreto.
ART. 5
1. La gestione dell'area marina protetta "Capo Caccia – Isola Piana" è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste anche consorziati tra loro, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, come integrato dall'articolo 17, comma 4 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
ART. 6
1. All’onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area marina protetta "Capo Caccia – Isola Piana" si fa fronte, per la progettazione e l'installazione dei segnalamenti, oltre a quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua ripartizione, con € 206.582,76 (duecentoseimilacinquecentottantadue/76) a gravare sul Capitolo 2756 dell’unità previsionale di base 5.1.2.1. “Difesa del mare” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, nonché con la somma iniziale di € 77.468,53 (settantasettemilaquattrocentosessantotto/53) per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul Capitolo 2757 della predetta unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, entrambe per l’esercizio finanziario 2002.
2. Per i successivi esercizi finanziari si provvederà ad assegnare, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio, sul Capitolo 2756 dell’unità previsionale di base 5.1.2.1. “Difesa del mare”, la somma non inferiore a € 258.288,45 (duecentocinquantottomiladuecentottantotto/45) per le attività finalizzate alla gestione dell'area marina protetta.
ART. 7
1. La sorveglianza nell’area marina protetta, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall’articolo 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell’area.
2. L'Ente gestore potrà avvalersi del personale del Corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna per le attività all'interno dell'area marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla stessa Regione.
ART. 8
1. Il Regolamento dell'area marina protetta di "Capo Caccia - Isola Piana", formulato entro centottanta giorni dall'ente delegato alla gestione anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure e delle eventuali discipline provvisorie di cui all'articolo 4, commi 4, 7, 10 e 11, sarà approvato, sentita la Regione Autonoma della Sardegna, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del combinato disposto dall'articolo 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Nel suddetto Regolamento potrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'Ente gestore e alla Commissione di riserva. In tale organismo dovrà essere assicurata una qualificata rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della Regione Autonoma della Sardegna.
ART. 9
1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.
Roma, 20 settembre 2002
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte
dei conti il 29 ottobre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 4, foglio n. 202